Ai sensi della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (art.7), gli addetti al Servizio di polizia locale comunale nel territorio di competenza provvedono a:
a) svolgere funzioni di polizia amministrativa locale in relazione alle materie di competenza dell'Ente di appartenenza, attribuite dallo Stato o conferite dalla Regione;
b) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attivita' e compiti istituzionali;
c) assolvere a compiti di informazione, accertamento, raccolta e di rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o richieste dalle competenti autorita';
d) svolgere funzioni attinenti alla predisposizione di servizi, nonche', di collaborazioni alle operazioni di protezione civile di competenza dell'Ente locale di appartenenza;
e) vigilare sull'integrita' e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
f) svolgere i controlli relativi ai tributi locali di competenza;
g) segnalare alle autorita' competenti disfunzioni o carenze dei servizi pubblici;
h) svolgere funzioni di polizia mortuaria;
i) svolgere funzioni di vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi.
Non possono essere destinati a compiti o mansioni diversi da quelli tassativamente indicati dalla normativa vigente.