IMU - Imposta Municipale Unica

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali.

Descrizione

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INFORMATIVA:

Nuova IMU 2020 - Legge 27 dicembre 2019, n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020

Con la Legge di Bilancio 2020 dal 1° gennaio 2020 è stata abrogata la TASI ed è stata  istituita la nuova IMU che accorpa in parte la precedente TASI semplificando la gestione dei tributi locali e definendo con più precisione dettagli legati al calcolo dell'imposta.

Nella nuova IMU sono invariati i moltiplicatori.

Sono state riviste le aliquote base che diventano uguali alla somma delle aliquote base IMU e TASI.

L'aliquota base IMU per le abitazioni principali di lusso è pari al 5 permille (comma 748) e il Comune la può aumentare fino al 6 permille o ridurre fino all'azzeramento

L'aliquota base per le altre tipologie di immobili è pari all'8,6 permille (7,6 IMU + 1 TASI), aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento (tranne il gruppo D dove c'è la quota statale). I Comuni che hanno in precedenza utilizzato la maggiorazione TASI dello 0,8 possono continuare ad applicarla per avere quindi un'aliquota IMU massima pari all'11,4 per mille (comma 755).

Resta confermata l'esenzione per le abitazioni principali non di lusso (categorie catastali dalla A2 alla A7).

Per quanto riguarda le altre tipologie di immobili, quelli che prima erano esenti IMU (rurali strumentali e beni merce) sono soggetti IMU con le stesse aliquote base TASI ovvero:

Fabbricati rurali strumentali (comma 750): aliquota base 1 permille, aliquota massima 1 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento

Beni merce (comma 751) e solo fino al 2021: aliquota base 1 permille, aliquota massima 2,5 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento.

Terreni agricoli (comma 752): aliquota base 7,6 permille, aliquota massima 10,6 permille, oppure ridotta fino all'azzeramento. I terreni incolti sono espressamente citati ed equiparati ai terreni agricoli (comma 746).

Immobili ad uso produttivo - gruppo catastale D (comma 753): aliquota base 8,6 permille (7,6 permille è riservata allo stato) aliquota massima 10,6 permille, aliquota minima 7,6 permille.

Sono state in gran parte riconfermate le tipologie di abitazioni assimilabili ad abitazione principale con una eccezione importante che riguarda i pensionati AIRE che adesso non beneficiano più dell'esenzione per l'abitazione posseduta in Italia.

Per quanto riguarda la determinazione dell'imposta il calcolo è mensile (comma 761).
Per nuovi immobili il primo mese si conta se il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto; in caso di parità di giorni è comunque in capo all'acquirente:

  • mese di 28 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 29 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 15 del mese;
  • mese di 30 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;
  • mese di 31 giorni: il mese è in capo all'acquirente se il possesso inizia entro il giorno 16 del mese;

Fino al 2019 il versamento era da effettuarsi in 2 rate uguali pari al 50% dell'importo (salvo conguaglio a saldo). Dal 2020 il calcolo è da effettuarsi in base al possesso mensile ovvero per semestre (comma 762) sempre considerando il conguaglio a saldo in caso di possibili variazioni di aliquote da parte del Comune.

Le scadenze sono il 16 Giugno e il 16 Dicembre. Per il 2020 sono martedì 16 Giugno e mercoledì 16 Dicembre.

Solo per il 2020 l'acconto dovrà essere uguale al 50% di quanto versato nel 2019 per IMU e TASI

INDICAZIONI GENERALI

Abitazione principale

 “Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”
 
Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado
Dal 2016 per gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta la Legge di stabilità 2016 ha previsto una riduzione al 50% della base imponibile: è possibile usufruire dell’agevolazione SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nei seguenti casi : clicca quì
 
PAGAMENTO:
 - 1° rata di ACCONTO entro 16 Giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta (vedi informativa IMU 2020 sopra riportata)
 - 2° rata SALDO/CONGUAGLIO entro 16 Dicembre , a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito sotto indicato per l'anno di imposta di riferimento
 
CONSULTA LE ALIQUOTE
Cliccando nel banner CALCOLO IMU è possibile consultare le delibere di approvazione delleTariffe
Per l'anno 2019 si confermano le tariffe vigenti dal 2014 (approvate con delibera di CC n.37 del 30/9/2014).              

AVVERTENZA:
Si invita il contribuente a verificare l’esattezza dei calcoli con l’ausilio di un professionista. L’Amministrazione Comunale non è responsabile di eventuali danni e/o perdite di profitti causati dall’uso di “Calcolo IMU”. L’utente, con l’utilizzo dell’applicazione, solleva il Comune da ogni responsabilità, implicita ed esplicita, derivante dall’uso dell’applicazione stessa.
 

Documenti

Ufficio responsabile

Ufficio Finanziario e Tributi

Via Municipio, 1, 66015 Fara San Martino CH, Italia

Telefono: 0872980155 int.4
PEC: comune.farasanmartino@halleycert.it
Ufficio Finanziario e Tributi

Formati disponibili

WIZ, PDF

Licenza di distribuzione

Pubblico dominio

Ulteriori informazioni

Chi deve pagare l'IMU

L’IMU deve essere pagata dal proprietario, usufruttuario e dal titolare di altri diritti reali.
 
Per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazione di proprietà in cui si risiede) e pertinenze (n.1 cat . C2, n.1 cat. C6, n. 1 cat. C7) si applica l’aliquota dello 0,35%.
A queste unità immobiliari e alle loro pertinenze si applica la detrazione di € 200,00.
 
Per altri immobili si applicano le aliquote di cui alla delibera n.37 del 30/09/2014

Chi NON deve pagare l'IMU

Non pagano l'IMU:

  • i possessori di abitazione principale e pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
  • i possessori di abitazione principale e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa NON risulti locata;
  • la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in quanto è considerato un diritto reale e pertanto è soggetta a TASI come abitazione principale;
  • le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale, e relative pertinenze, dei soci assegnatari;
  • l' unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
  • i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
  • i fabbricati strumentali all’attività agricola
  • i soggetti passivi titolari di nuovi esercizi commerciali avviati a far data dal 1° gennaio 2014, con sede nel centro storico di Fara San Martino, come perimetrato dal Piano Regolatore Generale. La validità di detta esenzione sarà ribadita in occasione di ogni approvazione annuale delle aliquote e delle tariffe dei tributi.

Definizioni utili ai fini IMU

Cosa si intende per abitazione principale:
E’ l’immobile in cui il possessore e il suo nucleo familiare hanno la residenza anagrafica e dimorano abitualmente.
 
Cosa si intende per pertinenza
E’ l’unità immobiliare, al servizio dell’abitazione principale, classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 (cantine, sottotetti, depositi, box e tettoie), nella misura massima di una unità per ciascuna delle categorie indicate.
 
Detrazione per l’abitazione principale e pertinenze
La detrazione di € 200,00 va rapportata al periodo dell’anno in cui si protrae la destinazione "abitazione principale".
Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti, la detrazione non si calcola con riferimento alla quota di possesso, bensì al numero di proprietari che utilizzano l’unità abitativa quale abitazione principale e vi dimorano abitualmente. Tale detrazione spetta anche per le pertinenze sopracitate qualora non sia stata utilizzata tutta la detrazione per l’abitazione principale.
 
Casi particolari
Nel caso in cui due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, solo un immobile può essere considerato abitazione principale.
Ove due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito invece la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni anzidette competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia fornita idonea documentazione o altro elemento di prova idonei a dimostrare l’effettività dell’esigenza del mantenimento di dimore e residenze
separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile.

Come si calcola l'IMU

L’IMU si calcola sulla rendita catastale dell’immobile. 
La rendita catastale deve essere rivalutata del 5%, applicando i seguenti moltiplicatori:
          
                MOLTIPLICATORI UTILI PER IL CALCOLO PER IL COMUNE DI FARA SAN MARTINO
 
CATEGORIA CATASTALE                               MOLTIPLICATORE
A (da A1 A8 A9) abitazioni                                         160
A/10 uffici                                                                     80
B uffici pubblici, caserme                                            140
C/1 negozi                                                                     55
C/2 cantine, sottotetti, depositi                                    160
C/3, C/4, C/5 laboratori artigiani                                  140
C/6 box                                                                        160
C/7 tettoie                                                                    160
D capannoni, cinema, teatri, alberghi                            65
D/5 banche                                                                    80
 
 
All’importo così ottenuto deve essere applicata la detrazione di € 200 se si tratta di abitazione principale.
In questo modo si ottiene la base imponibile, che deve essere moltiplicata per l’aliquota applicata (vedere la sezione “Chi DEVE pagare l'IMU”)
L’importo così ottenuto deve essere versato in base alle percentuali di possesso dell’immobile.
 
Particolari riduzioni ed agevolazioni
 
L’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati di interesse storico artistico.

L’IMU è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati. Si tratta di un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria. L’inagibilità e/o l’inabitabilità devono essere accertati dall’ufficio tecnico comunale o in alternativa, lo stesso cittadino può fare una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000.

Quando e come si paga

  • ACCONTO entro il 16 giugno;
  • SALDO entro 16 dicembre, a saldo e conguaglio con le aliquote deliberate 

 
Se l’importo annuo dell’IMU è uguale o inferiore a € 5,00 il versamento non va effettuato.
 
L’IMU si paga mediante modello F24, in banca, in posta oppure con home banking
 
Il codice identificativo del Comune per Fara San Martino è  D495
 
  I codici tributo da indicare nel modello sono:

  • 3912 abitazione principale e pertinenze
  • 3918 altri fabbricati (altri appartamenti, negozi, uffici, ecc.) eccetto categoria catastale D
  • 3930 quota Comune immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3925 quota Stato immobili categoria catastale D (capannoni, cinema, teatri, alberghi, ecc.)
  • 3916 aree fabbricabili

Dichiarazione IMU

Entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la variazione; pertanto tutte le variazioni intervenute nel corso del 2014, nei casi previsti, devono essere presentate entro il 30/06/2015.
 
Vi consigliamo di leggere le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU prevista dal Ministero dell’Economia e delle Finanze per vedere nel dettaglio i casi in cui la dichiarazione va presentata.
 
La dichiarazione IMU ha effetto anche per gli anni successivi. E’ necessario presentare una nuova dichiarazione solo se si verificano modifiche dei dati e degli elementi dichiarati, a cui consegue un diverso ammontare dell’imposta.

Pagina aggiornata il 29/03/2025